Il Decreto Sblocca Italia è del 2014 ma i suoi effetti si stanno producendo ora. Ci sono dei cambiamenti nella progettazione di un condominio, qui proveremo a vedere cosa deve essere fatto e chi se ne deve occupare. La cosa riguarda tutti, a partire dagli inquilini (presenti e futuri) ma anche e soprattutto chi si deve occupare della progettazione. Un architetto deve puntare al meglio, in tutti i sensi, tenendo presente che gli obblighi di legge possono anche superati e non semplicemente soddisfatti.
Il Decreto Sblocca Italia impone, per tutti gli edifici residenziali (condomini) di nuova costruzione con autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015, la predisposizione dell’infrastruttura (cavedi, locali tecnici, collegamenti, etc..) indispensabile per equipaggiare l’edificio di una rete a fibre ottiche per la distribuzione di segnali TV, internet, fonia, dati e altri impianti elettronici quali: TVCC, citofoni o videocitofoni, rete Wi Fi condominiale, etc.. con eccezione dei sistemi domotici.
Progettazione degli impianti
Obbligo del progetto per tutti gli impianti.
Il progetto deve contenere almeno:
Al di sopra dei limiti dimensionali:
- schemi di impianto
- disegni planimetrici
- relazione tecnica
Al di sotto dei limiti dimensionali:
- schema di impianto
- implicitamente la tipologia dei materiali impiegati (art. 7)
Al di sopra dei limiti dimensionali specificati, rimane l’obbligo della redazione del progetto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
Al di sotto dei limiti dimensionali specificati, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Realizzazione ed installazione degli impianti
Gli impianti devono essere realizzati secondo la regola dell’arte.
Gli impianti realizzati in conformità alle norme CEI e UNI sono considerati a regola d’arte.
Chi realizza il progetto?
Cablaggio strutturato al sevizio dei Condomini
- Se l’impianto elettrico condominiale ha una potenze impegnata superiore a 6 kW ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
- Se l’impianto elettrico condominiale alimenta un luogo con pericolo di esplosione (per esempio una centrale a gas) o un luogo MARCIO (per esempio un’autorimessa) ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
In tutti gli altri casi non è obbligatorio il progetto del professionista
Cablaggio strutturato al sevizio di un’abitazione
- Se l’impianto elettrico condominiale ha una potenze impegnata superiore a 6 kW ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
- Se l’abitazione ha una superficie superiore a 400 m2 ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
In tutti gli altri casi non è obbligatorio il progetto del professionista
Cablaggio strutturato al sevizio di locali con altre destinazioni d’uso
- Se l’impianto elettrico condominiale ha una potenze impegnata superiore a 6 kW ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
- Se il locale ha una superficie superiore a 200 m2 ► deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
- Se il locale (o altro locale alimentato dallo stesso impianto elettrico) è luogo con pericolo di esplosione, MARCIO o un ambiente medico ►deve essere redatto un progetto da parte di un professionista
Cosa deve produrre l’installatore?
L’installatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alle regole dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi cui è destinato l’edificio. Avendo in particolare:
- rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da….
- seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (CEI EN 50173 e 50174).
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (articoli 5 e 6).
- controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7.
- relazione con tipologia dei materiali utilizzati.
- schema di impianto realizzato.
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti.
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.
Allegato facoltativi:
- certificazione dei punti di rete
La dichiarazione di conformità viene rilasciata solo dopo le opportune verifiche di funzionamento che, pur non essendo obbligatorie, è buona norma rilasciarle in quanto unico elemento di veridicità della corretta realizzazione.
E’ bene ricordare che il D.M. 37/08 vale per tutti gli impianti elettronici quali:
- Allarme e anti intrusione
- TVCC video sorveglianza
- Impianti di antenna
- Citofoni e video citofoni, etc..
quindi non solo per il cablaggio strutturato. Ovviamente, a seconda del caso, si farà riferimento a norme tecniche specifiche per ogni tipologia di impianto /sistema.
Sul sito di Micro Tek, azienda specializzata in cablaggi, è possibile trovare un approfondimento completo che prende in considerazione molte delle conseguenze previste dallo Sblocca Italia.